L'Ambiente e il Diritto, di Valentina Vattani di www.dirittoambiente.net - Sempre più spesso capita di vedere sugli scaffali dei supermercati prodotti contrassegnati da una margherita; si tratta del logo Ecolabel Ue, il marchio di certificazione ambientale dell’Unione Europea, nato nel 1992, che contraddistingue i prodotti, ma anche i servizi (nello specifico: i servizi di ricettività turistica ed i campeggi), che hanno un ridotto impatto ambientale.
La richiesta del marchio Ecolabel è del tutto volontaria. La verifica di compatibilità sul prodotto/servizio ai criteri stabiliti avviene mediante controlli predisposti a cura delle organizzazioni e/o istituzioni promotrici del marchio ecologico.
Per il momento i criteri ecologici di assegnazione del marchio europeo sono stati definiti per 21 gruppi di prodotti per i quali è quindi possibile richiedere il marchio Ecolabel, e precisamente: ammendanti, aspirapolvere, calzature, carta per copia e carta grafica, computer portatili, coperture dure per pavimenti (piastrelle e altro), detersivi multiuso per superfici e per sanitari, detersivi per lavatrice, detersivi per lavastoviglie, detersivi per piatti per lavaggio a mano, frigoriferi, lampadine, lavastoviglie, lavatrici, lubrificanti, materassi, personal computer, prodotti tessili, prodotti vernicianti per interno, televisioni, tessuto carta.
Tra i prodotti a marchio Ecolabel vi sono – ad esempio – i «detersivi per piatti» i cui criteri ecologici per l’assegnazione sono stabiliti dalla decisione della Commissione Ue 24 giugno 2011. La decisione prende a oggetto tutti i detergenti destinati ad essere utilizzati per il lavaggio a mano di stoviglie, vasellami, posate, pentole, padelle, altri utensili di cucina, etc..
Per ottenere l’assegnazione dell’Ecolabel UE ai sensi del regolamento (Ce) n. 66/2010, un articolo di detersivo per piatti deve rientrare nel gruppo di prodotti «detersivi per piatti» secondo la definizione di cui all’articolo 1 della citata decisione e soddisfare i criteri ecologici nonché le relative prescrizioni in materia di valutazione e verifica enunciati nella presente decisione.
In particolare i criteri stabiliti dalla norma mirano a promuovere prodotti che causino un impatto ridotto in termini di scarichi di sostanze tossiche o comunque inquinanti nell’ambiente acquatico, diminuendo o prevenendo i rischi per la salute o l’ambiente connessi con l’uso di sostanze pericolose, riducendo l’entità dei rifiuti di imballaggio e fornendo informazioni ai consumatori che consentano di utilizzare il prodotto in modo efficiente e riducendone al minimo l’impatto ambientale.
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